Obblighi di legge

 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Tutti gli edifi ci di nuova costruzione devono rispettare in opera i limiti di isolamento acustico previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (in vigore dal 20/02/1998).

Nonostante negli anni si siano succedute diverse vicissitudini normative che hanno portato a discussioni sulla sua applicabilità, attualmente il D.P.C.M. 5/12/1997 è in vigore e deve essere applicato a tutti i fabbricati di nuova costruzione.

Anche se il Decreto non specifica nulla in merito, in virtù di varie interpretazioni da parte di autorevoli organi dello Stato, si consiglia di applicare il D.P.C.M. 5/12/1997 anche in caso di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso.

In particolare, i limiti imposti dalla normativa riguardano:

1. Isolamento di pareti e solai dai rumori aerei;

2. Isolamento di solai dal calpestio;

3. Isolamento della facciata dai rumori aerei provenienti dall’esterno dell’edificio.

4. Isolamento degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria);

5. Isolamento degli impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento);

6. Limitazione del tempo di riverberazione di aule scolastiche e palestre.

 

TABELLA A - Classificazione degli ambienti abitativi

CATEGORIA A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 
CATEGORIA B Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
CATEGORIA C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
CATEGORIA D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
CATEGORIA E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
CATEGORIA F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
CATEGORIA G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

 

TABELLA B - Requisiti acustici passivi degli edifici

CATEGORIE DI CUI ALLA TABELLA A

PARAMETRI

R’w (*)

D2m,nT,w

L’n,w

LASmax

LAeq

1. D 55 45 58 35 25  
2. A,C 50 40 63 35 35
3. E 50 48 58 35 25
4. B,F,G 50 42 55 35 35

* Valori di R’w riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

 

Per quanto riguarda la limitazione del tempo di riverberazione all’interno di edifici scolastici, il D.P.C.M. 15/12/1997 impone che “La media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250-500-1000- 2000 Hz, non deve superare 1,2 sec. ad aula arredata, con la presenza di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non debbano essere utilizzate come auditorio) non deve superare 2,2 sec”.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 15/12/1997, le responsabilità potranno ricadere sui seguenti soggetti:

1. Il Progettista, il Direttore dei Lavori e i loro consulenti: per la scelta dei materiali e dei sistemi costruttivi e per il controllo della loro corretta posa in opera.

2. Il Costruttore: per la corretta posa in opera dei materiali e dei sistemi costruttivi.

3. Il Comune: per la mancata verifica della documentazione attestante il rispetto in opera dei requisiti acustici passivi.

4. Il Committente: nel caso di vendita a terzi dell’immobile non a norma.

È fondamentale sottolineare che il D.P.C.M. 15/12/1997 impone il rispetto IN OPERA dei requisiti acustici passivi: l’esibizione di certificati di laboratorio o di relazioni di calcolo non è affatto sufficiente per attestare il rispetto dei limiti normativi.

Pertanto, al fine di verificare se il fabbricato rispetta o meno quanto previsto dal D.P.C.M. 15/12/1997, a costruzione ultimata, si consiglia di condurre sempre test fonometrici, i quali dovranno essere a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto nella relativa lista provinciale o regionale (come previsto dalla Legge N. 447/1995). A volte, è preferibile eseguire rilievi fonometrici anche in corso d’opera, per apportare eventuali varianti costruttive nel caso si dovessero verificare superamenti dei limiti normativi.

 

D.M. 11 OTTOBRE 2017 – Criteri ambientali minimi per l’aÑdamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

La novità normativa più recente e più rivoluzionaria degli ultimi anni è rappresentata dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il decreto riguarda la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici, in particolare scuole, case di cura e ospedali, ma anche piscine, palestre e palazzetti dello sport. Per questi lavori, diversamente da quanto accadeva precedentemente, il progettista deve predisporre una relazione che dimostri il rispetto di limiti molto restrittivi, sia per l’isolamento acustico (pareti, solai e impianti) che per il fonoassorbimento. Il nuovo Decreto, al punto 2.3.5.6 (Comfort Acustico), specifica chiaramente come debbano essere utilizzati i descrittori acustici previsti dalla norma UNI 11367 (riportata nelle pagine seguenti), per quanto attiene i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari.

Inoltre, il D.M. 11 ottobre 2017 prevede che, per gli ambienti interni destinati alla parola, debbano essere impiegati i descrittori riportati dalla norma UNI 11532, con particolare riferimento almeno al tempo di riverberazione e allo STI (Speech Transmission Index). È previsto che i professionisti incaricati debbano dare evidenza del rispetto delle norme, sia in fase progettuale previsionale che in fase finale di collaudo, consegnando rispettivamente un progetto acustico e un rapporto di prova riportante i risultati dei test fonometrici eseguiti in opera.